Onorevoli Colleghi! - Gli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e gli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale disciplinano l'istituzione degli albi dei consulenti e dei periti presso ogni tribunale ordinario.
      Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione a tali albi è stabilito che il richiedente l'iscrizione abbia una «speciale» competenza nel proprio settore. La parola usata, «speciale», non consente di stabilire in modo univoco quali debbano essere le capacità che il richiedente deve avere. Infatti, accanto alla formazione scolastica o universitaria, dovrebbe essere documentabile anche una significativa esperienza lavorativa nel settore di competenza, nonché una buona conoscenza delle esigenze delle procedure giudiziarie, maturata e assimilata anche mediante idoneo tirocinio.
      In sostanza, è necessario che il tecnico incaricato dal magistrato sappia compiere la propria attività nel rispetto delle regole procedurali e illustrare tali attività e le proprie deduzioni tenendo conto che la propria relazione non è destinata ad un altro tecnico, ma a un giurista, nelle cui mani essa deve essere uno strumento utile alla procedura.
      Il parere del consulente o perito è determinante nella decisione del magistrato e, sia pure indirettamente, ricade sul cittadino che cerca giustizia. Di qui l'importanza che l'incarico sia dal magistrato assegnato al tecnico che sappia quel

 

Pag. 2

che deve fare e come farlo nell'ambito particolarissimo della procedura giudiziaria.
      Per questi motivi appare necessario sostituire la parola «speciale» con alcune più precise definizioni, quali la documentata esperienza lavorativa nel settore per il quale si richiede l'iscrizione, nonché altra documentazione attestante la conoscenza delle norme codicistiche che il consulente o perito non può ignorare e la proficua frequentazione di un idoneo tirocinio sotto la guida di un tecnico già iscritto e di sicura esperienza.
      Altro requisito richiesto per l'iscrizione agli albi del tribunale (articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e articolo 68 delle norme di attuazione del codice di procedura penale) è l'iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale, il cui rappresentante deve far parte della commissione per l'iscrizione.
      Questa indicazione crea problemi se il tecnico richiedente non è iscritto al alcun ordine o collegio, come spesso accade per i pubblici dipendenti, o se esercita in un settore non controllato da un ordine o collegio, come accade per i maestri d'arte, i gemmologi, gli orafi, i periti calligrafi, i traduttori e interpreti, eccetera. Si tratta di una schiera di tecnici che, peraltro, va diffondendosi in arti e mestieri sempre nuovi.
      Si ritiene di poter risolvere questo problema affiancando agli ordini e collegi professionali, sia le camere di commercio, che da anni dispongono di un albo dei periti e degli esperti dove trovano spazio quei tecnici liberi professionisti privi di un ordine o collegio di riferimento, sia le proposte associazioni degli iscritti agli albi del tribunale, dove possono trovare ospitalità i tecnici che non esercitano attività libero-professionale.
      Infine è stata data la dovuta attenzione al problema dei compensi da corrispondere al consulente o perito. Senza entrare nel merito del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002, che disciplina il quantum, si è data particolare attenzione ai tempi di erogazione del compenso e alla certezza della riscossione, con l'introduzione di regole semplici e chiare, che dovrebbero evitare differenti interpretazioni.
      Per citare qualche esempio sullo stato attuale, risulta che, nell'ambito della procedura civile, quando il giudice ha emesso il decreto di liquidazione al consulente, ha con ciò esaurito quanto di sua spettanza. Se però le parti coinvolte non rispettano il decreto del giudice, al consulente non resta che rivolgersi a un avvocato, con il conseguente incremento dell'intasamento delle attività del tribunale.
      Nell'ambito delle cause di lavoro è diventata una prassi la liquidazione al consulente solo a causa conclusa, contravvenendo al semplice e logico criterio che il lavoro va pagato quando è stato eseguito.
      Sempre in tema di compensi, si è voluto tenere presente le difficoltà cui vanno incontro tecnici che non svolgono attività libero-professionale, ma ai quali si richiede fattura a fronte del compenso stabilito dal magistrato. Si verifica infatti frequentemente il caso che il magistrato affidi un incarico a un tecnico capace ed esperto, ma che opera come dipendente ed è quindi sprovvisto di partita IVA. Questo tecnico non aprirà certamente una partita IVA per pochi incarichi ricevuti in un anno.
      Si è inoltre tenuto conto che l'attività di consulente o perito giudiziario non è attività libero-professionale, mancandone i due presupposti essenziali: la libertà del tecnico di accettare o meno l'incarico e la possibilità di discutere il proprio compenso.
      Infine, non bisogna dimenticare che il livello dei compensi stabiliti dal citato decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 è decisamente modesto.
      Sulla base di quanto sopra, sembra che la soluzione migliore consista nell'abolizione di ogni obbligo di legge (IVA, cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, eventuali contributi INPS, eccetera) sui compensi per attività di consulente o perito giudiziario. Il tecnico, quando riscuote il compenso, emetterà una semplice quietanza.
 

Pag. 3


      Gli articoli da 1 a 6 della presente proposta di legge sono riferiti alla procedura civile; in particolare, gli articoli da 1 a 5 integrano gli articoli 14, 15, 16 e 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Si fa notare che l'articolo 4 introduce un nuovo articolo, il 16-bis, che delinea le caratteristiche essenziali delle «associazioni degli iscritti agli albi del tribunale». Tali associazioni risultano essenzialmente un ausilio per il presidente del tribunale, cui compete il controllo degli iscritti agli albi.
      L'articolo 6, infine, modifica l'articolo 195 del codice di procedura civile con l'introduzione di un comma che disciplina la liquidazione del compenso al consulente.
      Con lo stesso criterio si è proceduto alle parallele variazioni e integrazioni nell'ambito della procedura penale. Così gli articoli 7, 8 e 9 integrano le norme di attuazione del codice di procedura penale; in particolare, l'articolo 9 introduce il nuovo articolo 69-bis, delineando le caratteristiche essenziali delle «associazioni degli iscritti agli albi del tribunale». L'articolo 10, infine, integra l'articolo 232 del codice di procedura penale con una semplice e chiara disciplina della liquidazione del compenso al perito.
      La presente proposta di legge contiene quindi sia elementi di correzione dell'attuale normativa, sia un elemento di novità, consistente nell'istituzione, per ogni tribunale ordinario, di un'associazione tra gli iscritti agli albi del tribunale.
      Come già detto, tali associazioni sono da considerare un ausilio per il presidente del tribunale, cui compete il controllo degli iscritti agli albi.
      Le associazioni opereranno nel campo della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti o degli aspiranti all'iscrizione agli albi del tribunale, senza oneri per lo Stato, in quanto provvederanno ai loro costi con le quote sociali e di frequenza dei corsi e dei tirocini.
      Si ritiene opportuno mettere in evidenza che l'attività delle associazioni degli iscritti agli albi (corsi, seminari di approfondimento e aggiornamento, tirocini) non potrà non comportare una migliore qualità nell'assolvimento delle attività affidate ai tecnici dai magistrati, il che coincide con la sempre più forte tendenza, che va radicandosi, non solo in Italia, della ricerca e dell'incoraggiamento di una sempre maggiore qualità nelle attività lavorative professionali.
      C'è anche un secondo aspetto da non sottovalutare: da tempo l'Unione europea ha stabilito la libera circolazione e stabilimento delle persone, che possono esercitare la propria attività in qualunque Paese dell'Unione. Per quanto riguarda i consulenti e i periti giudiziari, appare evidente che tale possibilità comporta la preliminare conoscenza delle procedure giudiziarie del Paese in cui si intende svolgere la propria attività. Anche a questo scopo le «associazioni degli iscritti agli albi del tribunale» possono svolgere un importante ruolo, organizzando, su richiesta, idonei corsi di base sulle procedure giudiziarie in uso nel Paese per il quale un certo numero di professionisti ha interesse.
 

Pag. 4